Violenza sugli arbitri: da oggi sanzioni più severe, minimo due anni di squalifica

La FIGC ha introdotto un nuovo articolo del Codice di Giustizia Sportiva: minimo un anno per violenza senza referto, due in caso di violenza con referto.

Con il Comunicato Ufficiale n. 19/A è stato introdotto il nuovo impianto salzionatorio relativo alle violenze sui direttori di gara.

Di seguito si pubblica l'art. 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva, collocato nella sezione riguardante gli illeciti sportivi:

Art. 11 bis Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara

1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.